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Sez. L, Sentenza n. 18950 del 27/09/2016 (Rv. 641207 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Permesso retribuito di due ore giornaliere ex art. 33, comma 2, della l n. 104 del 1992 - Limitazione ai genitori o affidatari del minore affetto da handicap - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641207-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

In tema di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, la possibilità di usufruire di due ore di permesso giornaliero in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa è riservata, ai sensi dei commi 2 e 7 del citato articolo, ai lavoratori genitori, anche adottivi, di minori handicappati nonché agli affidatari di quest'ultimi, mentre i commi 3 e 7 attribuiscono tre giorni di permesso mensile retribuito - e non anche quello di due ore giornaliere - al lavoratore dipendente che assista persona con handicap in situazione di gravità e che di questi sia coniuge, parente, affine entro il secondo grado o affidatario, giustificandosi tale differenziazione di disciplina, ai sensi dell'art. 3 Cost., in relazione alla diversità delle situazioni messe a confronto.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)