Sez. 2, Ordinanza n. 2222 del 11/11/1970 Cc. (dep. 28/11/1970) Rv. 115760 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE CIVILE -IN GENERE - TARIFFA - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI -SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - CONTESTAZIONE RELATIVA A SPESE RITENUTE NON DOVUTE - IMPUGNAZIONI - DISCIPLINA.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE CIVILE -IN GENERE - TARIFFA - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI -SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA - CONTESTAZIONE RELATIVA A SPESE RITENUTE NON DOVUTE - IMPUGNAZIONI - DISCIPLINA.*
Qualora non si metta in questione la legittimita della condanna alle spese del giudizio ne si censuri il capo della sentenza relativa alla condanna stessa, ma la doglianza si riferisca solo alla Determinazione dell'ammontare di alcune spese, comprese nella nota compilata dall' ufficio del campione penale ma ritenute non dovute, il ricorrente, per contestare il diritto della parte istante (amministrazione delle Finanze, rappresentata dal cancelliere) a procedere all'esecuzione forzata per il credito rappresentato dalle spese stesse, anticipate dall' erario, non puo proporre incidente di esecuzione per la cancellazione di dette spese, ma deve avvalersi dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art 615 del codice di procedura civile, dato che la tariffa penale (legge 23 dicembre 1865, n 2701 e RD 24 luglio 1931 n 1071) stabilisce che l'esecuzione abbia luogo secondo la disciplina prevista in detto codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Legge 24/07/1931 num. 1071, Cod. Proc. Pen. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)