Sez. 1, Sentenza n. 1280 del 15/06/1983 Cc. (dep. 29/07/1983) Rv. 160081 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - LEGITTIMAZIONE - CANCELLIERE - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - LEGITTIMAZIONE - CANCELLIERE - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE.*
In tema di incidente di esecuzione, il cancelliere è carente della legittimazione a proporlo. La legittimazione infatti è condizionata alla postulazione di un interesse giuridicamente tutelato, alla rimozione od al consolidamento di una situazione creatasi nell'ambito del processo, dalla quale derivi o possa derivare un vantaggio o un pregiudizio. Al cancelliere, organo ausiliare del giudice ed esso stesso elemento costitutivo dell'ufficio di quest'ultimo, alcun pregiudizio dal provvedimento giurisdizionale può derivare. (V mass n 115760).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)