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Sez. 1, Sentenza n. 1280 del 15/06/1983 Cc. (dep. 29/07/1983) Rv. 160081 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - LEGITTIMAZIONE - CANCELLIERE - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160081-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELLE PARTI E DELLA DIFESA - LEGITTIMAZIONE - CANCELLIERE - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE.*

In tema di incidente di esecuzione, il cancelliere è carente della legittimazione a proporlo. La legittimazione infatti è condizionata alla postulazione di un interesse giuridicamente tutelato, alla rimozione od al consolidamento di una situazione creatasi nell'ambito del processo, dalla quale derivi o possa derivare un vantaggio o un pregiudizio. Al cancelliere, organo ausiliare del giudice ed esso stesso elemento costitutivo dell'ufficio di quest'ultimo, alcun pregiudizio dal provvedimento giurisdizionale può derivare. (V mass n 115760).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)