diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014 (Rv. 633807 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Divergenza tra oggetto iniziale della trattativa e oggetto conclusivo dell'affare - Diritto del mediatore alla provvigione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633807-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)