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Sez. 3, Sentenza n. 4196 del 06/05/1996 (Rv. 497417 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore alla provvigione - Identità tra l'affare da lui proposto e quello effettivamente concluso dalle parti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497417-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

A norma dell'art. 1755 cod. civ., l'affare che costituisce il diritto alla provvigione del mediatore è quello che dal mediatore stesso è stato proposto alle parti, sicché, nel caso che queste ultime concludano successivamente un affare diverso da quello originariamente proposto dal mediatore, viene meno ogni nesso di causalità tra l'attività da quest'ultimo espletata e l'affare ed il conseguente obbligo delle parti di pagare la provvigione (nella specie, il mediatore aveva proposto un contratto di "leasing back" relativamente ad un immobile, ma la proposta era stata immediatamente respinta dal proprietario del bene e le parti, dopo tre anni, avevano concluso un contratto di vendita. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso il diritto del mediatore alla provvigione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)