Sez. 1, Sentenza n. 1126 del 10/02/1999 (Rv. 523100 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Indicazione del solo nome di battesimo del ricevente - Validità della notifica - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA
In tema di notificazioni, al fine di stabilire se vi sia, o meno, "incertezza assoluta sulla persona del destinatario", occorre esaminare l'intero contesto dell'atto, dalla intestazione alla relata, onde verificare se eventuali lacune possano legittimamente dirsi colmate da altre, idonee indicazioni. In particolare, l'indicazione del solo prenome del consegnatario non può essere ritenuta insufficiente, ai fini della validità dell'atto, se quegli sia, in concreto, identificabile attraverso l'indicazione di un vincolo parentale con l'effettivo destinatario della notificazione (nella specie, dalla relata dell'ufficiale giudiziario, risultava che, attesa la precaria assenza del destinatario, la notificazione veniva eseguita "a mani della figlia Elvira").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)