Sez. 2, Sentenza n. 2152 del 28/02/1987 (Rv. 451380 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE - MANCATA INDICAZIONE NOMINATIVA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ CHIAMATA IN GIUDIZIO - INDICAZIONE NELL'ATTO DA NOTIFICARE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE - MANCATA INDICAZIONE NOMINATIVA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ CHIAMATA IN GIUDIZIO - INDICAZIONE NELL'ATTO DA NOTIFICARE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della validità della notificazione di un atto (ex art. 160 cod. proc. civ.) per stabilire se vi è o meno incertezza assoluta sulla persona del suo destinatario, occorre esaminare l'intero contesto dell'atto stesso dalla intestazione alla relazione di notificazione, potendo in qualsiasi parte di esso trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune. Pertanto la circostanza che non sia ripetuta, nella richiesta di notificazione all'ufficiale giudiziario, l'indicazione nominativa del rappresentante legale della società chiamata in giudizio, non determina la nullità della notificazione medesima ove tale indicazione sia contenuta nell'atto da notificare. (Conf 3836/84, mass n 435787, sulla prima parte; (Conf 5042/78, mass n 394792, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)