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Sez. 1, Sentenza n. 1907 del 29/04/1986 Cc. (dep. 29/07/1986) Rv. 173430 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE DELLO STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA - CRITERI DI VALUTAZIONE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173430-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE SOSTITUTIVE DELLO STATO DI CUSTODIA PREVENTIVA - CRITERI DI VALUTAZIONE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - INSUFFICIENZA.*

La misura cautelare degli arresti domiciliari introdotta nel nostro ordinamento dell'art. 14 della legge 532/82 ed ora contemplata dagli artt. 254 bis, ter e quater cod. proc. pen., può essere disposta allorquando il giudicante si convinca che la sostituzione della custodia domiciliare, od in altro luogo, a quella in carcere non rechi pregiudizio alle esigenze di natura processuale e di prevenzione speciale, garantite dalla emissione del mandato e dello ordine di cattura. Pertanto il riferimento alle sole condizioni di salute dell'imputato, costituenti uno soltanto degli elementi da considerare con riguardo alle esigenze suddette, non soddisfa l'Obbligo della motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione dell'indicata misura cautelare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Cod. Proc. Pen. art. 254 quater, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)