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Sez. 1, Sentenza n. 117 del 20/01/1988 Cc. (dep. 12/02/1988) Rv. 177569 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ISTANZA DI CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - SOGGETTO COLPITO DA MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - DINIEGO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO AL CASO SOTTOPOSTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177569-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ISTANZA DI CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - SOGGETTO COLPITO DA MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - DINIEGO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO AL CASO SOTTOPOSTO - FATTISPECIE.*

In tema di ordinanza di rigetto delle richieste, degli arresti domiciliari il giudice ha l'Obbligo di dare adeguata, congrua ed esauriente enunciazione delle ragioni per le quali la misura invocata non poteva essere concessa e non già limitarsi a formule stereotipate e vaghe; e cioè, qualora il soggetto sia stato colpito da mandato di cattura obbligatorio, deve fondare il diniego sulla approfondita e specifica disamina degli elementi afferenti al caso sottoposto al giudizio, dai quali concretamente potesse desumersi la non ricorrenza dell'ipotesi prevista dal disposto dell'art. 254 bis, secondo comma cod. proc. pen. (nella specie, la motivazione del diniego era consistita nella mera indicazione della estrema gravità del reato, quale sintomo della elevata pericolosità del presunto autore che poteva essere indotto alla fuga dalle prospettive della condanna). (V mass n 161809; (V mass n 168313; (V mass n 170352; (V mass n 173430).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis com. 1, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)