Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7426 del 13/04/2015 (Rv. 634975 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Pendenza, in appello, dell'accertamento del credito contro debitore ancora "in bonis" - Sopravvenuto fallimento - Richiesta di insinuazione al passivo per far dichiarare esistente ed opponibile il credito - Necessità - Incidenza sul termine ex art. 101, ultimo comma, legge fall. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE
La pendenza di un procedimento di appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal presentarne la richiesta di insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del suo debitore nel rispetto dei termini fissati dalla legge, né incide in alcun modo sul termine annuale per il deposito della domanda tardiva.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96 com. 2 n. 3, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)