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Sez. 3, Ordinanza n. 24806 del 16/09/2024 (Rv. 672217-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Pendenza in appello dell'accertamento del credito - Sopravvenuto fallimento del debitore - Domanda di insinuazione al passivo per far dichiarare esistente ed opponibile il credito - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672217-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE

La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 151, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 201, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 204 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 208, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 226, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 2 lett. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)