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Sez. 6, Sentenza n. 1347 del 23/07/1986 Cc. (dep. 05/09/1986) Rv. 173650 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - EMISSIONE DI PIÙ PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - IMPUTATO DI REATO ASSOCIATIVO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE, CHE DIRIGA, PROMUOVA O PARTECIPI AD ASSOCIAZIONE CHE POSSA QUALIFICARSI COME NUOVA - DECORRENZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE DALLA DATA DI ESECUZIONE DELL'ULTIMO PROVVEDIMENTO - CONTESTAZIONE, AI SENSI DELLA NUOVA NORMA INTRODOTTA DALL'ART. 416 BIS COD. PEN., DI ELEMENTI DI FATTO GIÀ SUSSISTENTI NEL REATO ASSOCIATIVO ADDEBITATO - DECORRENZA DELLA CUSTODIA DALL'ESECUZIONE DEI PRIMI PROVVEDIMENTI.*
Stato
decisa il 1986-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173650-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - EMISSIONE DI PIÙ PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - IMPUTATO DI REATO ASSOCIATIVO IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE, CHE DIRIGA, PROMUOVA O PARTECIPI AD ASSOCIAZIONE CHE POSSA QUALIFICARSI COME NUOVA - DECORRENZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE DALLA DATA DI ESECUZIONE DELL'ULTIMO PROVVEDIMENTO - CONTESTAZIONE, AI SENSI DELLA NUOVA NORMA INTRODOTTA DALL'ART. 416 BIS COD. PEN., DI ELEMENTI DI FATTO GIÀ SUSSISTENTI NEL REATO ASSOCIATIVO ADDEBITATO - DECORRENZA DELLA CUSTODIA DALL'ESECUZIONE DEI PRIMI PROVVEDIMENTI.*

Il termine di decorrenza della custodia cautelare inizia dalla data di esecuzione dell'ultimo provvedimento restrittivo della libertà personale, nell'ipotesi di successive emissioni di tali provvedimenti nel caso in cui l'imputato di un reato associativo, nello stato di custodia cautelare, diriga, promuova o partecipi ad una associazione per delinquere con altri soggetti o riformi ex novo un'associazione con la partecipazione eventuale anche di precedenti associati, in modo da dirigere, promuovere partecipare ad una associazione che, sia pure per l'oggetto o le attività specifiche, possa qualificarsi come nuova. Se, invece, tali elementi di fatto già sussistevano nel fatto-reato associativo addebitato, pur non essendo stati contestati specificamente in precedenza, e sono stati contestati solo successivamente per il rilievo giuridico che hanno assunto con introduzione dell'art. 416 bis cod. pen. (associazione per delinquere di tipo mafioso), i termini massimi della custodia cautelare decorrono dall'esecuzione dei primi provvedimenti restrittivi della libertà. (V mass n 169571).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)