diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1494 del 08/05/1985 Cc. (dep. 30/05/1985) Rv. 169571 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - NATURA PERMANENTE DEL REATO - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA: PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - NUOVO ORDINE DI CATTURA PER FATTI SUCCESSIVI - TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE - DECORRENZA DALLA NOTIFICA DELL'ULTIMO PROVVEDIMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169571-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - NATURA PERMANENTE DEL REATO - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA: PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - NUOVO ORDINE DI CATTURA PER FATTI SUCCESSIVI - TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE - DECORRENZA DALLA NOTIFICA DELL'ULTIMO PROVVEDIMENTO - FATTISPECIE.*

In tema di associazione per delinquere (nella specie di tipo mafioso-camorristico) la permanenza cessa con la privazione della libertà personale dell'imputato. Ne deriva che, se si verifichino, durante lo stato di custodia cautelare, successive condotte dimostrative di un'ulteriore adesione al sodalizio criminoso, è ravvisabile un autonomo reato, per il quale può essere emesso nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, i cui termini decorrono dalla sua notifica. In tale caso non viene violato il divieto della contestazione a catena, poiché intervenuto lo stato coercitivo, si è interrotta la permanenza del primo delitto, rispetto al quale gli episodi criminosi posteriormente commessi sono del tutto autonomi. (V mass n 164456; (V mass n 165063; (Conf mass n 167029).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 2, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)