Sez. 3, Sentenza n. 1288 del 29/01/2003 (Rv. 560087 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE | Contratto con obbligazioni di una parte assoggettate a condizione sospensiva consistente nel verificarsi di un fatto entro un tempo determinato - Mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione per impossibilità sopravvenuta - Conseguenze - Scioglimento del soggetto dall'obbligazione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE
L'impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile "ab initio" (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 cod. civ.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una società irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell'operazione commerciale, non più potuta eseguire a causa dell'embargo sopravvenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)