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Sez. 2, Sentenza n. 2747 del 06/06/1989 (Rv. 463015 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - CONTRATTO ASSOGGETTATO A CONDIZIONE RISOLUTIVA CONSISTENTE NEL MANCATO ACCADIMENTO DI UN CERTO FATTO ENTRO UN TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA EX ART. 1359 COD. CIV. - PORTATA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463015-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - CONTRATTO ASSOGGETTATO A CONDIZIONE RISOLUTIVA CONSISTENTE NEL MANCATO ACCADIMENTO DI UN CERTO FATTO ENTRO UN TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA EX ART. 1359 COD. CIV. - PORTATA - EFFETTI.*

Rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 1359 cod. civ., malgrado la formulazione letterale della norma, sia le condizioni sospensive che le risolutive, e sia le condizioni positive che le negative. Pertanto, nel caso in cui un contratto sia assoggettato a condizione risolutiva e l'evento dedotto in condizione sia il mancato accadimento di un certo fatto entro un tempo determinato, la detta disposizione implica che il contratto non possa considerarsi risolto, anche se il fatto non sia tempestivamente accaduto, qualora il mancato accadimento sia casualmente ricollegabile ad un comportamento imputabile, a titolo di dolo o di colpa, al contraente che aveva interesse alla risoluzione. (V 5360/85, mass n 442598; (Conf 4118/84, mass n 436070; (Conf 5291/80, mass n 409147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)