Sez. 1, Sentenza n. 1868 del 12/06/1968 (Rv. 333834 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DELLE IMMONDIZIE - STABILIMENTI INDUSTRIALI - ASSOGGETTABILITA - CONDIZIONI - PROVA DELL'INESISTENZA DI RIFIUTI - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DELLE IMMONDIZIE - STABILIMENTI INDUSTRIALI - ASSOGGETTABILITA - CONDIZIONI - PROVA DELL'INESISTENZA DI RIFIUTI - IRRILEVANZA.*
La tassa per il servizio di raccolta e trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati, prevista dalle norme degli artt 268, 269 e 270 del tu per la finanza locale (RD 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dagli artt. 25, 27, e 28 della legge 20 marzo 1941, n. 366)e dovuta anche per gli stabilimenti industriali esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il predetto servizio sia regolarmente istituito, senza che possa darsi la prova dell'inesistenza dei detti rifiuti ordinari. (V. 2295-63 Corte cost., 51-60).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., Legge 20/03/1941 num. 366 art. 25, Legge 20/03/1941 num. 366 art. 27 CORTE COST., Legge 20/03/1941 num. 366 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)