Sez. 1, Sentenza n. 132 del 21/01/1970 (Rv. 344875 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -SOGGETTI PASSIVI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -SOGGETTI PASSIVI.*
La tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani disciplinati dagli artt 268 e segg del tu per la finanza locale 14 settembre 1931 n 1175 (nel testo modificato con legge 20 marzo 1941, n 366) e dalla legge 20 marzo 1941 n 336 e dovuta per il solo fatto della istituzione del servizio da parte del comune, di cui si possa usufruire, indipendentemente dall'utilita concreta per il soggetto del servizio stesso e dalle eventuali modalita che egli possa avere attuato per provvedere altrimenti al trasporto ed all'eliminazione delle immondizie. Tale tassa e dovuta anche da chi occupa o conduce locali adibiti a lavorazioni industriali. (Conf sulla prima parte 1026-69 massima 339490 sulla seconda parte 1121-67 massima 327528 1868-68 massima 333834).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., Legge 20/03/1941 num. 366 art. 25, Legge 20/03/1941 num. 366 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)