Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35275 del 18/11/2021 (Rv. 663067 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Decorrenza – Criteri.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI
Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'art. 2956 c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre "dalla decisione della lite", che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)