Sez. 2, Sentenza n. 12326 del 08/10/2001 (Rv. 549544 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Dalla data della decisione della lite - Momento determinativo - Data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI
Il momento in cui interviene la "decisione della lite", ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 2957, comma secondo, cod. civ. per le competenze dovute agli avvocati e ai procuratori, va individuato con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)