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Sez. 2, Sentenza n. 857 del 20/03/1972 (Rv. 357063 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IDENTIFICAZIONE DEI FONDI - INDAGINE PRELIMINARE NECESSARIA - IDENTITA TRA IL BENE PRETESO E QUELLO DESCRITTO NEL TITOLO SUL QUALE SI FONDA LA DOMANDA - IDENTITA -SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357063-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IDENTIFICAZIONE DEI FONDI - INDAGINE PRELIMINARE NECESSARIA - IDENTITA TRA IL BENE PRETESO E QUELLO DESCRITTO NEL TITOLO SUL QUALE SI FONDA LA DOMANDA - IDENTITA -SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Tanto nel caso che l'Azione debba essere qualificata come rivendica quanto nel caso che debba essere qualificata come di accertamento della proprieta, l'indagine sulla questione preliminare della identita del bene domandato con quello descritto nel titolo sul quale e fondata la domanda investe uno degli elementi costitutivi dell'Azione ed e rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che il convenuto (cui giova il commodum possessionis) sia tenuto a formulare specifiche eccezioni e ad onerarsi della dimostrazione di un proprio titolo d'acquisto prevalente (salvo che ne domandi l'accertamento con giudicato). Il giudizio sulla corrispondenza tra il bene domandato e quello descritto nel titolo sul quale e fondata la domanda se non e adeguatamente motivato e non e condotto secondo i normali criteri ermeneutici e censurabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)