Sez. L - , Ordinanza n. 5065 del 05/03/2018 (Rv. 647459 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Impresa artigiana - Benefici contributivi - Requisito dimensionale ex art. 4 della l. n. 443 del 1985 - Limite superiore ad un terzo - Lavoratori a domicilio - Criterio di computo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In tema di riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali a favore di una "impresa artigiana", ai fini del rispetto del limite dimensionale fissato dall'art. 4 della l. n. 443 del 1985, i lavoratori a domicilio di cui alla l. n. 877 del 1973 non sono computati, sempre che non superino il limite massimo di un terzo, calcolato non con riferimento ai soli lavoratori a domicilio estrapolati dal composito contesto aziendale, bensì con riguardo al numero complessivo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 18/12/1973 num. 877 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)