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Sez. 1, Sentenza n. 9175 del 09/04/2008 (Rv. 602550 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Requisito dimensionale - Limiti fissati dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 - Lavoratori assenti per malattia - Inclusione nel computo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602550-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

In tema di "impresa artigiana", ai fini del rispetto del limite dimensionale fissato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non possono essere esclusi dal computo quei dipendenti in concreto non impegnati nel processo produttivo; ciò in quanto la formulazione letterale della norma fa riferimento alla figura del lavoratore dipendente ed alla sua normale capacità produttiva, la quale non può che tenere in conto anche di quei diritti (fra cui quello di assentarsi in caso di infortunio, malattia o gravidanza) che sono parte integrante dello "status" di lavoratore dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)