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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10981 del 09/06/2020 (Rv. 657879 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Processo tributario - Verbale di conciliazione giudiziale - Natura di atto negoziale e carattere novativo - Conseguenze - Estinzione della originaria pretesa e sua sostituzione con l’obbligazione concordata - Accertamento in fatto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657879-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Nel processo tributario, il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo modificato dall'art 1, comma 419, della l. n. 311 del 2004, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura di atto negoziale, in quanto scaturente dall'incontro di volontà delle stesse, e carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, sì da comportare l'estinzione dell'originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sua sostituzione con quella certa e concordata, costituente titolo per la riscossione delle somme dovute. Ne consegue che l'interpretazione del contenuto del verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)