Sez. 3, Sentenza n. 4564 del 26/02/2014 (Rv. 630130 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALE DI CONCILIAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE | Verbale di conciliazione giudiziale - Natura contrattuale - Conseguenze - Applicabilità dei criteri interpretativi ex artt. 1362 e segg. cod. civ. - Limiti del sindacato di legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALE DI CONCILIAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE
Il verbale di conciliazione giudiziale, che ha natura di atto negoziale ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, va interpretato alla stregua degli artt. 1362 e segg. cod. civ., risolvendosi in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Ne consegue che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)