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Sez. L, Sentenza n. 12692 del 29/08/2002 (Rv. 557198 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Sede di lavoro - Diritti del familiare lavoratore dell'handicappato ex art 33, comma quinto, legge n.104 del 1992 - Riconoscibilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2002-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557198-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

L'art. 33, comma quinto della legge 104 del 1992 deve essere interpretato nel senso che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non è assoluto o illimitato, ma presuppone, oltre gli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - il diritto alla effettiva tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)