Sez. L, Sentenza n. 1396 del 25/01/2006 (Rv. 586321 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Sede di lavoro - Diritti del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato ex art. 33, quinto comma, legge n. 104 del 1992 - Riconoscibilità - Presupposti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - previsto dall'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 - non è assoluto e privo di condizioni, siccome l'inciso "ove possibile", indicato nella stessa norma, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Legge 08/03/2000 num. 53 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)