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Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 06/03/1980 (Rv. 405084 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI FIGLI LEGITTIMI - DISPENSA DALLA COLLAZIONE DELLE DONAZIONI EFFETTUATE IN FAVORE DI UNO DEI COEREDI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405084-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI FIGLI LEGITTIMI - DISPENSA DALLA COLLAZIONE DELLE DONAZIONI EFFETTUATE IN FAVORE DI UNO DEI COEREDI - CONSEGUENZE.*

In base all'art 553 cod civ, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'Azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art 555 cod civ, qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale Azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi. Ne consegue che, nel caso di successione di figli legittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se importa che la successione e la divisione (secondo le quote previste dall'art 566 cod civ) debbano essere limitate al relictum, senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell'Azione di riduzione, possa piu opporsi il limite costituito dall'intangibilita della legittima, non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante (in base all'operazione predetta) agli altri coeredi, ferma peraltro - in forza della prescrizione dell'Azione di riduzione - l'inattaccabilita delle donazioni anche nel caso in cui il relictum non sia sufficiente all'integrazione della quota di riserva. (V 956/67, mass n 327201; (V 74/67, mass nn 325724 e 325723; (V 3277/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 537 CORTE COST., Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 566, Cod. Civ. art. 737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)