Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/04/1998 (Rv. 514656 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Erede - Divisione, previa collazione di donazioni, anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione (art. 1417 cod. civ.)- Ragioni - Subentro al "de cuius" - Riduzione - Qualità di terzo dell'erede - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 537 CORTE COST., Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)