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Sez. 4, Sentenza n. 113 del 28/10/2005 Cc. (dep. 05/01/2006) Rv. 232788 - 01

ESECUZIONE - SPESE - IN GENERE | Spese di custodia - Liquidazione - Decadenza dal diritto ex art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232788-01

ESECUZIONE - SPESE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di decadenza di cento giorni dall'espletamento dell'incarico, che l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale, e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., ove nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 72, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)