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Sez. 5 - , Sentenza n. 19633 del 21/09/2020 (Rv. 658874 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni doganali - Continuazione ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658874-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di sanzioni doganali รจ inapplicabile il regime della continuazione di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 che postula la commissione delle violazioni "in periodi d'imposta diversi", trattandosi di nozione estranea al diritto doganale, senza che ad essa possa ritenersi equivalente il compimento delle singole operazioni di importazione ed esportazione.

Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 82 art. 33, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)