Sez. 2, Sentenza n. 711 del 23/03/1970 Ud. (dep. 29/03/1971) Rv. 117341 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - IDONEITA IN CONCRETO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - IDONEITA IN CONCRETO - SUFFICIENZA.*
Nel delitto di truffa, allorche l'inganno sia stato una conseguenza dei mezzi fraudolenti usati dal soggetto attivo, non occorre che gli artifici o i raggiri siano idonei in astratto ad ingannare o a sorprendere la buona fede altrui, essendo sufficiente che l'idoneita si riscontri in concreto, in rapporto alla particolare situazione di fatto e alle modalita di esecuzione del reato. (V 105895, 105873, 105215, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)