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Sez. 3 - , Sentenza n. 20024 del 06/10/2016 (Rv. 642610 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Locazione uso diverso - Immobile sede di istituto scolastico di istruzione secondaria - Legge n. 23 del 1996 - Subingresso delle Province nei contratti di locazione stipulati dai Comuni o dallo Stato - Responsabilità per i danni cagionati all'immobile locato - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2016-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642610-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE

In materia di locazioni ad uso non abitativo, la l. n. 23 del 1996 ha affidato la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti di istruzione scolastica secondaria alle Province ed ha altresì stabilito che esse, ove tali istituti abbiano sede in immobili di proprietà privata condotti in locazione dai Comuni o dalla Stato, subentrino nei relativi contratti, nulla prevedendo, tuttavia, circa i rapporti fra gli enti succedutisi nelle singole relazioni contrattuali, né tantomeno disponendo che la Provincia debba rispondere in via esclusiva degli obblighi e dei danni provocati dal precedente ente conduttore. Ne consegue che la responsabilità per i danni cagionati alla cosa locata è regolata dalla disciplina ordinaria in tema di cessione del contratto e di locazione, in virtù della quale il debito risarcitorio solidale nei confronti del locatore va ripartito, nei rapporti interni tra ente cedente e Provincia, secondo il criterio dell'imputabilità, ovvero, in assenza di prova sul punto, va posto a carico di entrambi in misura eguale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Legge 11/01/1996 num. 23 art. 3, Legge 11/01/1996 num. 23 art. 8 com. 5, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)