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Sez. 3, Sentenza n. 10485 del 01/06/2004 (Rv. 573312 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Danno alla cosa locata - Cessione del contratto - Responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario - Imputabilità del danno - Rilevanza nel regolamento dei rapporti interni - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573312-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE

In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell'ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell'imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)