Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 27/01/2014 (Rv. 629828 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Obbligo dell'assicuratore di informare l'assicurato che il contratto non copre i danni da mora - Violazione - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
L'assicuratore della responsabilità civile viene meno ai doveri di correttezza e buona fede se, durante la fase delle trattative stragiudiziali (anche se svolte direttamente tra l'assicuratore ed il terzo danneggiato), non informi l'assicurato che il contratto pone a suo esclusivo carico la responsabilità verso il terzo danneggiato per il danno da mora, a meno che, durante le trattative col terzo danneggiato, assicurato ed assicuratore abbiano avuto una costante interlocuzione, sì da rendere superfluo il suddetto espresso avvertimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)