Sez. 3, Sentenza n. 11597 del 22/06/2004 (Rv. 573810 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | "Mala gestio" dell'assicuratore della responsabilità civile - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
La responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile per violazione del principio di buona fede (mala gestio) è configurabile quando l'assicuratore si limiti a non negare l'operatività della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione" attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. (Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità oltre il massimale di un assicuratore, limitandosi ad esaminare la condotta processuale di questi e dell'assicurato e omettendo di indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)