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Sez. 1, Sentenza n. 2391 del 10/06/1977 (Rv. 386098 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - PARTI COSTITUITE - CAUSA DI INTERRUZIONE - OPERATIVITA - MOMENTO DETERMINANTE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NELLE MORE TRA L'EMANAZIONE DELLA SENTENZA E LA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1977-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386098-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - PARTI COSTITUITE - CAUSA DI INTERRUZIONE - OPERATIVITA - MOMENTO DETERMINANTE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NELLE MORE TRA L'EMANAZIONE DELLA SENTENZA E LA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE - VALIDITA.*

Le cause di interruzione del processo non operano - quando riguardino una delle parti costituite in giudizio per mezzo di procuratore - se non dal momento in cui questi abbia dichiarato in udienza o notificato, comunque, nei modi di legge alle altre parti l'evento idoneo a determinare l'interruzione: tale principio vale anche nel periodo intermedio tra l'emanazione della sentenza e la proposizione dell'impugnazione, sicche, ove il raggiungimento della maggiore eta di un minore non venga denunciato, deve affermarsi la regolarita della notificazione dell'impugnazione al legale rappresentante del minore stesso, frattanto divenuto maggiorenne.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)