Sez. L, Sentenza n. 3703 del 24/07/1978 (Rv. 393218 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INTERRUZIONE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA SUL FIGLIO MINORE - CESSAZIONE A SEGUITO DEL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO - MANCANZA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE IMMUTATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INTERRUZIONE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA SUL FIGLIO MINORE - CESSAZIONE A SEGUITO DEL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO - MANCANZA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE IMMUTATO.*
La cessazione della rappresentanza legale del genitore esercente la potesta sul figlio minore, a seguito del compimento della maggiore eta da parte di quest'ultimo, non produce automaticamente la interruzione del processo, la quale si verifica soltanto dal momento in cui il procuratore del genitore esercente la potesta dichiara in udienza o notifica il verificarsi di detto evento. Pertanto, se il procuratore non ha ritenuto di fare la dichiarazione predetta, il processo prosegue ritualmente, rimanendo immutato il rapporto processuale, come se la modifica dello status non fosse intervenuta. (V 2391/77, mass n 386098; (Conf 228/74, mass n 367835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)