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Sez. 1, Sentenza n. 1081 del 01/02/1992 (Rv. 475532 - 01)

Adozione nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - Provvedimenti temporanei d'urgenza | Natura - Dichiarazione dello stato di adottabilità - Pronuncia - Vizi dei provvedimenti temporanei d'urgenza - Denuncia - Interesse - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475532-01

Adozione nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - Provvedimenti temporanei d'urgenza

I provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, - adottati nel corso del processo di adozione e fino all'affidamento preadottivo, anche quando dispongono la sospensione dei genitori dalla potestà e la nomina di un tutore e di affidatari provvisori, sono privi di carattere decisorio ed integrano atti di volontaria giurisdizione, in quanto non risolvono controversie su diritti soggettivi, con statuizioni idonee ad acquistare autorità di giudicato, ma assolvono ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, sono modificabili e revocabili nel corso del processo e sono destinati a perdere efficacia con la conclusione di detto processo; ne consegue che, una volta intervenuta la decisione dichiarativa dello stato di adottabilità, non sussiste più un interesse attuale, giuridicamente apprezzabile, a farne valere gli eventuali vizi, salvo il caso in cui essi abbiano compromesso la legittimità della stessa dichiarazione finale di adottabilità.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)