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Sez. 1, Sentenza n. 12360 del 06/11/1999 (Rv. 530948 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI D'URGENZA | Natura - Vizi - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530948-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI D'URGENZA

I provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, adottati nel corso del processo di adozione e fino all'affidamento preadottivo, anche quando dispongono la sospensione dei genitori dalla potestà e la nomina di un tutore e di affidatari provvisori, integrano atti di volontaria giurisdizione (in quanto non risolvono controversie su diritti soggettivi con statuizioni idonee ad acquistare autorità di giudicato, ma assolvono ad una funzione meramente cautelare e provvisoria), sono privi di carattere decisorio, sono modificabili e revocabili nel corso del processo e sono, infine, destinati a perdere efficacia con la conclusione di detto processo. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per Cassazione presentato avverso detti provvedimenti, ex art. 111 Cost., quantunque emanati in sede di reclamo dalla Corte d'appello.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)