Sez. 3, Sentenza n. 5966 del 16/11/1979 (Rv. 402648 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERO) - AGRARIA - NATURA CAUSALE - FUNZIONE - INFLUENZA SULLA LEGGE DI CIRCOLAZIONE - ESCLUSIONE - CREDITORE ATTORE IN BASE ALLA CAMBIALE - ONERE PROBATORIO DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE - INSUSSISTENZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERO) - AGRARIA - NATURA CAUSALE - FUNZIONE - INFLUENZA SULLA LEGGE DI CIRCOLAZIONE - ESCLUSIONE - CREDITORE ATTORE IN BASE ALLA CAMBIALE - ONERE PROBATORIO DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE - INSUSSISTENZA.*
La cambiale agraria, a differenza di quella ordinaria, ha natura causale e non astratta, in quanto in essa deve essere indicato lo scopo del prestito, ma tale natura, essendo ristretta alla Costituzione del privilegio legale, non incide sulla legge di circolazione, che e quella della cambiale ordinaria, ne sulle altre caratteristiche proprie del titolo stesso. Pertanto, il creditore, che agisce in base alla cambiale agraria, non e tenuto a dare la prova del rapporto sottostante, in quanto egli come il possessore della cambiale ordinaria che agisce in base al titolo come prova documentale del suo credito, deduce in giudizio non soltanto il credito cambiario, ma anche quello derivante dal rapporto fondamentale, di cui, per l'art 1988 cod civ, non e tenuto a provare l'esistenza. (V 4094/75, mass n 378401; (Conf 317/73, mass n 362222).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2839, Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)