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Sez. 2, Sentenza n. 317 del 02/02/1973 (Rv. 362222 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROVA DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'EMITTENTE.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362222-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROVA DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'EMITTENTE.*

Il possessore della cambiale che agisce in base al titolo come prova documentale del suo credito deduce in giudizio non soltanto il credito cambiario, ma anche quello derivante dal rapporto fondamentale, di cui, per l'art 1988 cod civ, non e tenuto a provare l'esistenza. Spetta, invece, all'autore della promessa unilaterale di pagamento di vincere con la prova contraria la presunzione legale di esistenza del rapporto fondamentale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)