Sez. 2, Ordinanza n. 1856 del 06/05/1966 Cc. (dep. 06/09/1966) Rv. 102469 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA - ORDINE DI ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INDICAZIONE DELLA CAUSA DI INAMMISSIBILITA SULLA MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA NON ESPRESSA NEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA - ORDINE DI ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INDICAZIONE DELLA CAUSA DI INAMMISSIBILITA SULLA MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA NON ESPRESSA NEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
L'ordinanza con cui il giudice a quo, richiamandosi esplicitamente all'art 207 cod proc pen e rilevando nella motivazione la esistenza di una delle cause di inammissibilita previste dalla stessa disposizione, ordini la esecuzione del provvedimento impugnato, deve considerarsi valida ed efficace anche come dichiarazione di inammissibilita dell'impugnazione; il fatto che questa dichiarazione non sia formulata in modo esplicito nel dispositivo deve considerarsi irrilevante, poiche non impedisce di individuare, attraverso l'integrazione del dispositivo con la motivazione, la natura e l'essenza del provvedimento adottato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)