Sez. 2, Sentenza n. 2847 del 01/12/1964 (Rv. 304265 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - MANCATA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - MANCATA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
La nullita ex art 330 cod proc civ ricade semplicemente sulla notificazione, onde il giudice d'appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione stessa, fissando all'uopo un termine perentorio, a norma dell'art 291, comma primo cod proc civ. qualora il giudice ometta di disporre la notificazione e la nullita venga fatta valere con ricorso per Cassazione, la Corte suprema, nel dichiararla, deve cassare con rinvio e rimettere la causa al giudice d'appello, affinche disponga la rinnovazione stessa. (V 2937-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)