Sez. 1, Sentenza n. 4135 del 16/07/1979 (Rv. 400647 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - NATURA STRUMENTALE DEI PROVVEDIMENTI - CONSEGUENZE - CONVALIDA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI MERITO - RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE QUO ANTE - DISCIPLINA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - NATURA STRUMENTALE DEI PROVVEDIMENTI - CONSEGUENZE - CONVALIDA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI MERITO - RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE QUO ANTE - DISCIPLINA.*
I provvedimenti d'urgenza, di cui all'art 700 cod proc civ, hanno natura strumentale, in quanto rivolti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla ed esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito. E, quindi, da escludere che per essi debba mettersi una pronuncia di convalida e, nel caso di rigetto della domanda di merito, il ristabilimento dell'ordine giuridico per il provvedimento cautelare incautamente richiesto puo aversi sulla base del disposto del secondo comma dell'art 96 cod proc civ. (V 2379/76, mass n 381157; (V 1995/74, mass n 370254; (V 618/68, mass n 331763; (V 2688/64, mass n 304265; (Conf 1494/76, mass n 380234).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)