Sez. 1, Sentenza n. 1374 del 29/04/1969 (Rv. 340101 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - NATURA - EFFETTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - NATURA - EFFETTI.*
Il potere di espropriazione, astrattamente attribuito dalla legge alla pa sorge concretamente in questa a seguito e per effetto della dichiarazione di pubblica utilita dotata dai necessari requisiti di completezza concernenti l'opera pubblica in funzione della quale la proprieta privata debba essere sacrificata e i beni da assoggettare ad espropriazione. Solo tale dichiarazione, pertanto, che non attiene alle modalita di Esercizio, ma alla stessa esistenza del potere, ha l'effetto di determinare l'affievolimento del diritto di proprieta.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)