Sez. U, Sentenza n. 6171 del 26/11/1979 (Rv. 402892 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - INEFFICACIA PER SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER IL COMPIMENTO DELL'ESPROPRIAZIONE - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA PREVISTA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - INEFFICACIA PER SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER IL COMPIMENTO DELL'ESPROPRIAZIONE - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA PREVISTA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.*
L'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita e la cessazione del potere espropriativo, per effetto della vana scadenza del termine fissato per il compimento dell'espropriazione (art 13 della legge 25 giugno 1865 n 2359), non trovano ostacolo nella circostanza che l'opera pubblica, cui la dichiarazione medesima si riferisce, sia stata ugualmente e tempestivamente realizzata, sicche, anche in questa ipotesi, la scadenza di detto termine implica che la proprieta risorge nella sua pienezza di diritto soggettivo, e, come tale, e tutelabile dinanzi al giudice ordinario con Azione di risarcimento del danno per l'irreversibile perdita del bene, pur dopo l'eventuale tardiva pronuncia del decreto di espropriazione. (V 722/77, mass n 384305; (V 1374/69, mass n 340101).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)