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Sez. 3, Sentenza n. 9460 del 09/04/2024 (Rv. 670702-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Assicurazione per la responsabilità civile - Cessione di ramo d’azienda - Art. 2560 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Esistenza del debito della cedente al tempo della cessione - Momento di riferimento - Verificazione dell’illecito - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670702-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato

il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.

Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)