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Sez. 3 - , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 04)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Insorgenza - Mora dell'assicuratore - Decorrenza - Presupposti.
Stato
decisa il 2019-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655963-04

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi; tuttavia, l'assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente ad un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)