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Sez. L, Ordinanza n. 21299 del 30/07/2024 (Rv. 672121-01)

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori - Direttiva n. 98/59/CE recepita con l. n. 161 del 2014 - Applicabilità anche al licenziamento collettivo dei dirigenti - Applicabilità in tutte le ipotesi di licenziamento collettivo - Sussistenza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672121-01

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

In materia di licenziamento collettivo, le procedure di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 98/59/CE si applicano anche per i dirigenti in tutti i casi di licenziamento collettivo, non rilevando a tal fine che esso sia stato disposto per riduzione del personale o all'esito di procedura di mobilità.

Direttive del Consiglio CEE 20/07/1998 num. 59, Legge 30/10/2014 num. 161, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)