Sez. L - , Sentenza n. 5513 del 08/03/2018 (Rv. 647663 - 02)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Disciplina dei licenziamenti collettivi - Inapplicabilità ai dirigenti ai sensi della l. n. 223 del 1991 vigente "ratione temporis" - Contrasto con la direttiva n. 98/59/CE - Disapplicazione - Esclusione - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA
In tema di licenziamento collettivo, l'impianto normativo di cui alla l. n. 223 del 1991 – nel testo vigente prima delle modifiche recate dall'art. 16 della l. n. 161 del 2014 – che esclude i dirigenti dalle relative procedure, non è disapplicabile, per contrasto con la Direttiva n. 98/59/CE, atteso che, in accordo con la giurisprudenza della CGUE che esclude l'efficacia diretta delle direttive prima della loro attuazione nei rapporti cd. orizzontali (sentenza 26 febbraio 1986, in causa C-152/84, Marshall), la disciplina dei licenziamenti collettivi è destinata a regolare interessi che attengono esclusivamente a situazioni soggettive private (del datore di lavoro e del lavoratore), né tale caratteristica viene meno in considerazione dell'impatto economico e sociale normalmente connesso all'adozione di dette procedure, per le quali è previsto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, anch'esse soggetti privati, ovvero del mero obbligo di comunicazione all'autorità pubblica del progetto di licenziamento, insuscettibile di evidenziare l'esistenza di uno specifico e diretto interesse collettivo distinto da quello degli altri soggetti privati coinvolti.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/10/2014 num. 161 art. 16, Direttive del Consiglio CEE 20/07/1998 num. 59 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 20/07/1998 num. 59 art. 3, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)